STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 3 maggio 2012

 

 

 

 

OGGETTO: Novità IVA 2012.

 

Spettabile Azienda,

per il 2012 si registrano numerose novità alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, in parte introdotte dalla conversione in legge del D.L. 16/2012 dello scorso 2 marzo, dal Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1/2012), nonché dalla stessa Agenzia delle Entrate.

 

Nessuna operazione intracomunitaria senza VIES

L’Agenzia Entrate, con risoluzione n. 42/E/2012 ha chiarito che nel caso di un soggetto passivo italiano non iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, tale acquisto non può configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l’Iva non è dovuta in Italia bensì nel Paese del fornitore. Inoltre, il soggetto passivo, nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l’autorizzazione o il diniego da parte dell’Agenzia, non può ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie. Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, ricevuta la fattura senza Iva dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile.

Per maggiori informazioni normative: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1097

 

Comunicazione delle lettere d’intento ricevute

Con la previsione contenuta nell’art. 2 del D.L. n. 16/12 viene modificato il termine per la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali.

La scadenza per l’invio telematico, quindi, non è più fissata entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della lettera d’intento, bensì entro il più ampio termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le fatture emesse in regime di non imponibilità e riferite a forniture effettuate senza applicazione dell’Iva sulla base delle lettere d’intento ricevute.

Solo in caso di effettuazione dell’operazione (emissione della fattura non imponibile) da parte di un contribuente mensile nello stesso mese di ricezione della dichiarazione di intento, il nuovo termine si presenta sostanzialmente identico al precedente. In tutti gli altri casi, la nuova regola assegna molto più tempo al contribuente per l’esecuzione dell’adempimento telematico ed inoltre evita che il contribuente debba trasmettere “preventivamente” la lettera di intento prima di effettuare l’operazione.

Esempio 1: dichiarazione di intento ricevuta nel mese di marzo (dal 02/03), con prima operazione senza applicazione dell’Iva effettuata nel mese di aprile:

Con la vecchia normativa (fino al 2 marzo) la dichiarazione di intento doveva essere inviata entro il 16/4.

Esempio 2: dichiarazione di intento ricevuta nel mese di aprile, con prima operazione senza applicazione dell’Iva effettuata nel mese di giugno:

Con la vecchia normativa (fino al 2 marzo) la dichiarazione di intento doveva essere inviata entro il 16/5.

Per maggiori informazioni normative: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=715

 

Comunicazione delle operazioni con paesi black-list

Il D.L. 16/2012, in vigore dal 2 marzo 2012, con l’intento di semplificare gli adempimenti delle imprese, ha escluso dalla comunicazione delle operazioni “black list” le fatture di importo fino a 500 euro. Pertanto non sarà più obbligatorio comunicare al Fisco le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità privilegiata, nel caso di operazioni inferiori a 500 euro.

Non è chiaro però se il limite dei 500 euro debba essere considerato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre. Considerata la finalità semplificatoria del decreto, sarebbe coerente ritenere applicabile la soglia di 500 euro in relazione alle singole fatture, anche in caso di rapporti continuativi o contratti a corrispettivi periodici.

Seppure la norma letteralmente parla di “operazioni di importo inferiore”, in attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene prudenziale considerare il limite dei 500 euro per fornitore e non per operazione.

Esempio:

fornitore svizzero per pernottamenti alberghieri, unitari di € 150,00 ma eseguiti in quattro distinti soggiorni nell’arco del trimestre. Si considerino gli importi cumulati e quindi si invii la comunicazione essendo il valore complessivo di 600 euro, eccedente la nuova soglia.

Per maggiori informazioni normative: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1039

 

Nuovo limite per le compensazioni del credito Iva

Dal 1° aprile 2012 è scattata l’ulteriore limitazione alla compensazione dei crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dalle denunce trimestrali (modello TR). A seguito delle modifiche introdotte dai commi da 18 a 20 dell’art. 8 del D.L. n. 16/12 viene previsto l’abbassamento da € 10.000,00 a € 5.000,00 della soglia oltre la quale la compensazione dei predetti crediti Iva è subordinata sia alla preventiva trasmissione telematica della dichiarazione annuale e/o delle denunce trimestrali sia all’obbligo di effettuare la compensazione passando obbligatoriamente per i canali  ufficiali dell’Agenzia (quindi Entratel o Fisconline e non tramite home banking).

È prevista, infine, l’emanazione di un possibile decreto direttoriale al fine di modificare termini e modalità dell’adempimento (ad oggi non ancora emanato).

Non viene invece modificata la soglia entro la quale la compensazione dei crediti Iva derivanti da dichiarazione annuale può avvenire senza apposizione del visto di conformità, che rimane ancorata all’importo di € 15.000,00.

Per maggiori informazioni normative: : http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1324

 

Il committente risponde in solido con l’appaltatore

Con la disposizione introdotta al comma 5-bis dell’art. 2 del decreto in commento viene riscritta la previsione contenuta nel comma 28 dell’art. 35 del D.L. n. 223/06.

L’originaria versione del citato comma 28 prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.

Nella nuova versione il citato comma 28 si arricchisce di una nuova previsione consistente in una nuova responsabilità per il committente, che potrà essere chiamato fino a due anni dalla cessazione del contratto a rispondere in solido con l’appaltatore (e con ciascuno degli eventuali subappaltatori) per il pagamento dell’Iva fatturata in relazione agli appalti di opere o servizi.

La nuova previsione lascia, in chiusura, la possibilità al committente di fuoriuscire da tale responsabilità dimostrando di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento; si tratta, a ben vedere, di una dimostrazione molto gravosa se si considera il fatto che l’Iva dovuta si determina in sede di liquidazione e quindi con il concorso di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo.

Per maggiori informazioni normative: : http://www.studioansaldi.eu/web/dett.asp?ID=1355

 

Regime del margine per i contratti di leasing

Al comma 6-bis dell’art. 2 del citato decreto viene inserita una nuova ipotesi di applicazione del “regime del margine”, meccanismo tipico della cessione dei beni usati, e cioè la possibilità di assoggettare ad Iva non tutto il corrispettivo di cessione bensì la sola differenza tra questo ed il costo di acquisto (appunto, sul solo “margine”).

Dal punto di vista tecnico, viene inserito un nuovo comma 10-bis all’art. 36 del D.L. n. 41/95 al fine di prevedere l’applicazione del regime del margine anche alle cessioni dei contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti cosiddetti “assimilati” ai privati (cioè i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta afferente l’acquisto o l'importazione, i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia a sua volta assoggettato l’operazione al regime del margine).

Con la nuova disposizione si è voluta evitare l’ingiusta penalizzazione di coloro che, privandosi del bene acquisito per il tramite di un leasing, dovevano in vigenza della precedente normativa, assoggettare ad Iva il corrispettivo di cessione del contratto.

 

Rivalsa dell’Iva accertata

Il decreto c.d. “Liberalizzazioni” (D.L. 1/2012) all’art. 93, co. 7 ha modificato il precedente divieto di richiedere all’acquirente / committente l’Iva o la maggior Iva emersa a seguito di un avviso di accertamento o di rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Fino al 24/01/2012 a norma dell’art. 18 del D.P.R. 633/72 non era possibile rivalersi nei confronti del cessionario dei beni o del committente per i servizi dell’Iva o della maggior Iva pagata in conseguenza di un accertamento fiscale. A decorrere dal 24/01/2012 la nuova disposizione che, come evidenziato nella relazione accompagnatoria del citato decreto, “sana” la procedura d’infrazione (n. 2011/4081) sollevata dalla Commissione UE in merito alla compatibilità del previgente comma 7 con la normativa comunitaria, riconosce al cedente / prestatore il diritto di rivalsa dell’IVA o della maggiore IVA relativa ad un avviso di accertamento / rettifica nei confronti dell’acquirente / committente.

Tale possibilità non interessa soltanto il caso, ad esempio, di un’operazione fatturata con un’aliquota inferiore a quella dovuta, ma anche un’operazione fatturata esente / non imponibile e successivamente accertata quale operazione imponibile.

Si evidenzia che il diritto di rivalsa è subordinato al pagamento, da parte del cedente / prestatore, non solo dell’imposta o della maggiore imposta ma anche delle sanzioni e degli interessi.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

 

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